Art. 7.
(Limiti alla possibilità di avvalersi della collaborazione a titolo oneroso di soggetti esterni alla pubblica amministrazione da parte di Ministri e di Sottosegretari di Stato).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri nonché ciascun Ministro e Sottosegretario di Stato può avvalersi di un contingente di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, di entità non superiore a dieci unità.
      2. La retribuzione dei soggetti assunti ai sensi del comma 1 non può essere superiore a quella massima stabilita per il dirigente di massimo livello dello stesso Ministero.
      3. I titolari delle cariche indicate al comma 1 possono altresì avvalersi, in aggiunta al contingente previsto dal medesimo comma 1, di dipendenti della stessa amministrazione ovvero di dipendenti di altra amministrazione in posizione di comando. La retribuzione complessiva di ciascuno dei soggetti di cui al presente comma non può essere superiore al limite indicato nel comma 2.

 

Pag. 14